| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 30/12/1992 n. 504b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo č aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunitā montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunitā montane c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunitā montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni. Art. 29 - Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunitā montane. (testo in vigore dal 01/01/1993) 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno č autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359. Il contributo č erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno č autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo č erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno č autorizzato a corrispondere a ciascuna comunitā montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunitā montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunitā montane, č subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di pre- visione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 30 - Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali. 1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno č autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l'anno 1992. Il contributo č corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decretolegge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, č attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge. 2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali č corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente č tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi. Art. 31 - Contributo perequativo per i comuni. 1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno č autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo č corrisposto entro il 31 maggio 1993 b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilitā del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, č distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalitā e con i criteri di seguito specificati a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto- legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d). 3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni č corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni l'ente č tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi. Art. 32 - Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati. (testo in vigore dal 01/01/1993) 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno č autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento cosė calcolati a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunitā montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione giā adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunitā montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. 2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce le modalitā di assegnazione dei contributi č fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento certificativo č fissato al 31 marzo 1994. Art. 33 - Copertura tariffaria del costo di taluni servizi. 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunitā montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalitā della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). 2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. 3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31, comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi. Art. 34 - Assetto generale della contribuzione erariale. 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi a) fondo ordinario b) fondo consolidato c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalitā locale. 2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti. 3. Lo Stato potrā concorrere, altresė, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunitā montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua č demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988 n. 362. 4. Per le comunitā montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|